Leasing: istruzioni per l’uso (parte 2)

14 ott Leasing: istruzioni per l’uso (parte 2)

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Come abbiamo visto insieme un paio di settimane fa, la disciplina applicata al leasing, non essendo stata tale tipologia di contratto tipizzata dal legislatore, è sostanzialmente stata ricavata dalla giurisprudenza da figure affini, utilizzando gli elementi tipici intrinseci al contratto: locazione e vendita (cliccare qui per la parte 1).

Peraltro, negli ultimi tempi in giurisprudenza si è fatta strada una nuova corrente interpretativa, che tende a superare la classica e già analizzata dicotomia tra leasing di godimento e leasing traslativo, per approdare ad una disciplina unitaria e specifica per quanto concerne la risoluzione del contratto per inadempimento.

Secondo tale concezione, infatti, non andrebbero più applicate norme derivate da altre figure contrattuali – perdendo quindi di interesse la finalità dell’acquisto – bensì uno schema tipico secondo il quale, in caso di risoluzione del contratto, l’utilizzatore dovrebbe corrispondere al concedente una somma pari a:

(canoni già scaduti e non pagati al momento della risoluzione + canoni a scadere attualizzati) – valore di realizzo del bene

Chiaramente secondo tale formula i canoni già percepiti dal concedente non sono in discussione e pertanto non sono da restituirsi all’utilizzatore; ne deriva che, evidentemente, tale impostazione appare, rispetto a quella tradizionale, decisamente più favorevole per la concedente, almeno se comparata alla precedente figura di leasing traslativo.

Posto che la “simpatia” per tale corrente possa quindi variare molto a seconda della posizione in cui ci veniamo a trovare, ci sono almeno un paio di punti che meritano una riflessione:

  • viene eliminata in radice la questione della classificazione del contratto, evitando lunghi contenziosi preliminari necessari al solo fine per di capire se il contratto di leasing in questione sia qualificabile “di godimento” o “traslativo”;
  • viene seguita (pensando soprattutto al leasing automobilistico) una impostazione forse più aderente all’odierno mercato, nel quale l’obsolescenza dei beni è oramai rapida anche per mezzi di valore elevato;
  • viene finalmente data al leasing, anche se solo in riferimento al momento della risoluzione, una disciplina tipica finora mancante in Italia (con la sola eccezione dei leasing finanziari internazionali, regolati dalla CONVENZIONE UNIDROIT di Ottawa, 26 maggio 1988).

 

Peraltro, va considerato, anche se tale assunto ha ben poco valore giuridico, che la formula in parola è anche quella uniformemente utilizzata nella pratica dalle società di leasing, con evidenti vantaggi di similarità ed immediatezza nel raffronto tra situazione stragiudiziale e giudiziale.

Senonché, seppure questo orientamento sia indubbiamente diffuso anche tra Tribunali importanti e sicuramente molto preparati in ambito di diritto bancario e finanziario, va segnalato come la Cassazione al momento ritenga tendenzialmente valida l’impostazione tradizionale.

Vedremo poi nei prossimi articoli sul Leasing alcuni argomenti pratici di grande interesse, come ad esempio a chi spetti il pagamento della tassa di possesso (cd. “bollo”) e cosa si debba fare in caso di vizi del bene.

Se avete domande sul tema o avete piacere che venga trattato un argomento in particolare, lasciate un commento; i temi più richiesti verranno trattati nelle prossime settimane!

Avv. Domenico Balestra