Le limitazioni alla circolazione delle azioni

30 ago Le limitazioni alla circolazione delle azioni

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Generalmente, le azioni di una SPA sono liberamente trasferibili, ed anzi è proprio questo uno degli attributi che costituiscono (o dovrebbero costituire, vista la tendenza italiana di creare Spa “familiari”) elemento caratteristico di una società per azioni.

La libera circolazione, difatti e almeno nella teoria, dovrebbe favorire la partecipazione ed il ricambio dei soci, dando modo ai gruppi di controllo più competitivi, perseveranti e preparati di prendere le redini dell’azienda, aumentandone valore, avviamento e profitti e quindi in ultima analisi accrescendo altresì il livello generale di benessere attraverso l’aumento di posti di lavoro, imposte versate all’erario, qualità dei prodotti/servizi offerti, e così via.

Ci sono però dei casi nei quali tale circolazione può essere “ostacolata”, del tutto legalmente, o addirittura vietata dal legislatore.

In ordine al secondo profilo, l’art. 2343 c.c., co.III stabilisce, ad esempio, che le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione.

Con riguardo, invece, alle limitazioni “volontarie” alla circolazione, esistono sia i limiti statutari, e cioè risultanti direttamente dall’atto costitutivo della società, sia i c.d. “sindacati di blocco” e cioè per l’appunto i patti parasociali.

I limiti statutari possono essere riassunti in tre grandi categorie:

  • clausole di prelazione, le quali impongono al socio “uscente” di offrire le azioni da vendersi preventivamente agli altri soci già presenti in società, a parità di condizioni rispetto ai terzi. Trattasi, come è facile intuire, di istituto simile a quello della prelazione volontaria che spesso si ritrova in svariati contratti, ma con una particolarità, in quanto siamo qui in presenza di efficacia reale uguale a quella prevista a carico dei coeredi in fase di divisione (c.d. “retratto successorio“, art. 732 c.c.). In pratica, la vendita eventualmente effettuata senza il rispetto della clausola è inefficace;
  • clausole di gradimento, che prevedono una selezione dei soci sulla base di criteri oggettivi (ad esempio, possesso di determinati titoli di studio) oppure soggettivi (mero gradimento di un organo sociale, quasi sempre identificato nel CdA);
  • clausole di riscatto, le quali stabiliscono la possibilità di esercitare, da parte della società e/o dei soci della medesima, un’opzione di riscatto al verificarsi di particolari condizioni (es. morte o incapacità di un’azionista).

 

I patti parasociali, invece, sono tendenzialmente rimessi alla libera autonomia delle parti, ma a differenza di quanto visto sopra, hanno efficacia meramente obbligatoria, limitandosi a vincolare solo le parti contraenti. Eventuali vendite in violazione dei patti suddetti, quindi, non sono impugnabili, ma obbligano solamente il socio uscente e inadempiente al risarcimento del danno a favore degli altri contraenti.

Come visto nel video sulla nullità del contratto, tali patti anche se stipulati a tempo indeterminato non sono considerati nulli dalla giurisprudenza maggioritaria, proprio in virtù della loro efficacia “solo” obbligatoria.

Avv. Domenico Balestra