L’azione surrogatoria

16 feb L’azione surrogatoria

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A volte, può accadere che il creditore, il quale faticosamente cerca di recuperare il proprio credito e magari nel frattempo si trova pure in difficoltà per i mancati pagamenti, si veda recapitare, insieme al danno, la più classica delle beffe, nel senso che il debitore oltre a non adempiere trascura pure di esercitare dei diritti che, se correttamente azionati, potrebbero permettergli di ripagare i propri debiti.

 Sono, queste, situazioni che nella pratica si verificano molto più spesso di quanto si creda, per un duplice ordine di semplici motivi:

  • da un lato, i rapporti creditore/debitore sono sovente più stretti di quanto si creda; il debitore altri non è che un cliente, magari anche storico, un fornitore, un amico, e fa parte di un circolo ristretto nel quale le cose, prima o poi, si vengono a sapere. Questo permette al creditore di avere delle informazioni privilegiate e pertanto di conoscere lo stato di inazione del debitore;
  • dall’altro, spesso il fatto di sapere che tutti gli sforzi compiuti dal debitore nell’azionare un proprio diritto, andranno “perduti”, in quanto saranno goduti – esclusivamente o quasi – dal terzo creditore, disincentiva completamente il debitore ad agire (purtroppo in maniera illogica, in quanto non avere un debito dovrebbe essere sempre preferibile ad averlo).

 

Viene però e fortunatamente in soccorso, in questi casi, l’azione surrogatoria, la quale insieme all’azione revocatoria ed al sequestro conservativo completa i sistemi classici di conservazione della garanzia patrimoniale.

L’azione surrogatoria ha quindi tipica natura conservativa-cautelare, sul presupposto del pregiudizio che il comportamento negligente del debitore può arrecare alle ragioni del creditore; ovverosia, per essere chiari, dell’inerzia del debitore nell’agire contro i suoi debitori per recuperare i propri crediti.

In sostanza, quindi, il creditore potrà appunto surrogarsi ed agire giudizialmente in vece del debitore inerte, esercitando quindi le azioni che quest’ultimo trascura di iniziare, con l’unica avvertenza che deve tratttarsi di diritti ed azioni che abbiano contenuto patrimoniale (viceversa ovviamente mancherebbe il presupposto dell’interesse ad agire).

Tecnicamente, trattasi di applicazione della figura del c.d. “sostituto processuale“; il creditore deve quindi necessariamente citare in giudizio, oltre che i convenuti contro i quali vuol far valere i diritti che sarebbero propri del suo debitore, anche il debitore medesimo.

Per quanto riguarda invece la prova della qualità di creditore, dovrà trattarsi di crediti certi, essendo necessario porre particolare attenzione al caso in cui il creditore agente in surrogatoria abbia impugnato la causa del credito (ad esempio, il contratto) anche il altro giudizio, per farla dichiarare inesistente o inefficace (per rimanere nell’esempio, domandandone la risoluzione); è chiaro che, in questo caso, le due azioni risultano incompatibili.

Avv. Domenico Balestra