Colpa medica: regime di responsabilità nella nuova legge Gelli-Bianco

22 giu Colpa medica: regime di responsabilità nella nuova legge Gelli-Bianco

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Com’è noto, dall’aprile 2017 è in vigore la Legge 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco dal nome di coloro che l’hanno presentata.

Le novità sono molteplici sia in campo civile che penale, così come le questioni ancora irrisolte (una tra tutte: i numerosi rimandi a Decreti Ministeriali ancora da emettersi).

Una delle questioni più interessanti in campo civilistico è la netta distinzione, espressamente prevista dall’articolo 7, tra la responsabilità dell’esercente la professione (medico e soggetti equiparabili) e quella della struttura sanitaria (ente ospedaliero e simili).

E difatti, mentre il primo risponde a titolo extracontrattuale (salvo specifico contratto concluso col paziente) la seconda è responsabile a titolo contrattuale.

Basti qui dire, per brevità, che i due sistemi sono diversi sia con riguardo all’onere della prova, sia per quanto concerne il termine di prescrizione, con un trattamento nettamente più “favorevole” per il danneggiante in caso di responsabilità extracontrattuale. Per apprezzare meglio le differenze tra le due discipline, Vi invito a visionare, se non lo avete ancora fatto, il nostro video sul regime delle responsabilità.

Trattasi di cambiamento notevole, soprattutto se consideriamo l’evoluzione giurisprudenziale che si stava consolidando prima dell’entrata in vigore di questa legge: mentre le sentenze più risalenti ascrivevano al medico responsabilità esclusivamente extracontrattuali, negli ultimi anni si era ormai fatta strada la teoria del c.d. “contatto sociale, secondo la quale, pur in assenza di un contratto vero e proprio stipulato tra medico e paziente, quest’ultimo, in caso di trattamenti presso strutture organizzate, avrebbe dovuto godere di specifici “diritti di protezione” nei suoi confronti, desumibili vuoi dalle caratteristiche qualificate dell’ente, vuoi dalla

Con ciò, si era quindi arrivati a parificare responsabilità di medici ed enti, tutte qualificate come contrattuali.

Perché quindi la Legge Gelli prende netta posizione in senso inverso?

Da un lato, si è tenuto conto del fatto che medico ed ente sono due soggetti innegabilmente diversi, persona fisica il primo e giuridica il secondo, con altrettanto evidenti differenze patrimoniali e reddituali.

Dall’altro, si è rilevato come la maggiore rigidità del precedente sistema si è tramutata, in realtà, in maggiori costi per la collettività, in quanto i professionisti, evidentemente troppo stressati dal severo regime di responsabilità contrattuale, hanno fatto ampio ricorso alla c.d.”medicina difensiva“, e cioè alla prescrizione di una serie di esami, verosimilmente non strettamente necessari in base all’esperienza medica, ma utili al professionista per evitare di subire azioni legali in futuro.

Per chiarire il concetto: se a determinati sintomi si accompagna, nel 99% dei casi, una determinata malattia, il medico dovrebbe essere libero di procedere su quella determinata terapia. Se, però, il regime di responsabilità diventa troppo severo, il professionista sarà portato a prescrivere tutta una serie di esami per escludere il restante 1%, con aumento sproporzionato non solo dei costi per il SSN (il quale poi si troverebbe costretto a tagliare i costi in altro modo) ma anche delle tempistiche di attesa, con ciò in pratica peggiorando il servizio e non migliorandolo come potrebbe sembrare.

Ovviamente, solo il tempo potrà dirci se l’obiettivo della Legge 24 sarà stato raggiunto.

Avv. Domenico Balestra