Usura bancaria: cos’è, com’è, come si calcola

18 nov Usura bancaria: cos’è, com’è, come si calcola

Share Button

In astratto, tutti noi possiamo facilmente definire l’usura come la richiesta spropositata di interessi sul capitale dato a prestito, magari perchè il tasso è abnorme, magari perchè conosciamo in prima persona le condizioni disperate di chi ha stipulato il finanziamento, magari perchè sappiamo che quest’ultimo è stato contratto fuori dai canali “ufficiali” e questo ci insospettisce.

Molto più difficile, se ci pensate, è però trovare una definizione generale ed univoca e soprattutto studiare una formula che possa, nella totalità dei casi sottoposti, dare un risultato che indichi, esattamente, quale è la soglia per definire un tasso come usurario o meno.

Per quanto riguarda la seconda questione, la Legge 108/96 (oltre a modificare sostanzialmente gli artt.644 e 644 bis del Codice Penale e 1815 del Codice Civile) stabilì, quale criterio per l’identificazione del Tasso Soglia Usura (TSU), la seguente formula: “tasso medio risultante dall’’ultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà“.

Premesso quindi che il Tasso Effettivo Globale Medio Annuo (TEGM) è, appunto, nient’altro che la media dei tassi applicati da Banche e Società Finanziarie, per categorie omogenee, calcolata trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentiti Banca d’’Italia e Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), la formula poteva quindi sintetizzarsi nell’operazione TEGM + 50%.

Oggi, tale formula è stata modificata (D.L. 70/2011), ed il tasso usura è fissato al TEGM aumentato di 1/4 (+25%) + ulteriori 4 punti percentuali (+4%). Vedremo poi in un successivo articolo le voci che compongono il TEGM, con particolare riferimento alla mai sopita questione della Commissione di Massimo Scoperto (CMS).

Per ciò che concerne, invece, la definizione di usura, si usa distinguere tra:

  • usura oggettiva, cioè legata al puro calcolo matematico di cui sopra, quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) del singolo contratto è superiore al TSU supra indicato;
  • usura soggettiva, ovverosia slegata dal puro calcolo matematico (in realtà, infatti, tipicamente questa figura è configurabile nella “finestra” tra TEGM e TSU) e applicabile laddove ricorrano le condizioni di 1) approfittamento dello stato di bisogno e 2) sproporzione tra le prestazioni.  Tale nozione, derivata dall’art. 644 c.p. – il quale come è noto è norma penale parzialmente in bianco – è peraltro difficilmente applicabile al caso dei canali ufficiali di finanziamento, in quanto per giurisprudenza maggioritaria il dolo richiesto deve comprendere anche la conoscenza, da parte del prestatore, dello stato di bisogno del richiedente. Come è facile intuire, è pertanto assai difficile provare che i vertici di un istituto bancario possano avere conosciuto la condizione economica di ogni singolo cliente presente sul territorio;
  • usura sopravvenuta, figura relativa ai contratti stipulati prima del 1996 e quindi anteriori all’introduzione del TSU, oppure ai contratti stipulati dopo (e rientranti nel TSU al momento della stipula) ma che ora per effetto dell’abbassamento del TEGM sono andati oltre soglia. Ricordando che l’art. 1815 c.c. punisce con la sanzione della nullità la clausola che abbia stabilito interessi usurari (con la conseguenza che neppure un euro di interesse è dovuto) ci si è chiesti se tali contratti dovessero essere colpiti da nullità assoluta della corrispondente clausola oppure se il relativo tasso dovesse essere, per così dire, adeguato automaticamente al tasso soglia. A tal proposito, va detto che la Cassazione ha dato risposte non sempre univoche ed anzi ancora ultimamente, a fronte di un orientamento che pareva consolidato nell’ammettere l’automatico adeguamento, vi è stato un revirement circa la nullità tout court degli interessi. Va, comunque, ricordato che gli Istituti più attenti inseriscono ormai clausole di salvaguardia ed adeguamento automatico del tasso.

 

Avv. Domenico Balestra